CITTADINI NON CENSITI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL GIORNO 09 OTTOBRE 2011

Visti gli artt. 11 e 46 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR n. 223/1989);

Visti i dati rilevati al 15° Censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011 ed i dati contenuti nell’Anagrafe della popolazione residente;

Al fine di non cancellare per irreperibilità al Censimento le persone non censite ed iscritte in questa Anagrafe della popolazione residente;

SI INVITANO

Tutte le persone non censite alla data del 9 ottobre 2011 a presentarsi urgentemente all’Ufficio Anagrafe di questo Comune per confermare il requisito della dimora abituale (residenza) oppure indicare in quale Comune siano state eventualmente censite.

Gli stranieri non comunitari e non censiti, dovranno dimostrare il possesso delle condizioni di regolarità della presenza nel territorio italiano mediante esibizione del titolo di soggiorno in corso di validità oppure titolo di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo oppure contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione e ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno nonché domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentato allo sportello unico, etc.

Pertanto, nel ricordare a tutte le persone non censite l’obbligo sancito dalla Legge di rendere la dichiarazione di residenza nel luogo di effettiva dimora abituale (residenza), se le indagini svolte dalla Polizia Municipale confermeranno il loro allontanamento dall’indirizzo risultante in Anagrafe, questo Ufficio procederà nei loro confronti alla cancellazione anagrafica per accertata irreperibilità al 15° Censimento generale della popolazione del giorno 9 ottobre 2011.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Anagrafe : tel.: 081-8276202, int. 210-214, fax: 081-8276103, e-mail: elettorale@comune.striano.na.it, negli orari di apertura al pubblico dalle ore 08,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.

Il Responsabile U.C.C.
Ubaldo Dardo

Il Responsabile Servizio AA.GG.
D.ssa Matilde Esposito

 

Art. 11, comma 1, lett. C) DPR 30 maggio 1989, n. 223

Art. 46, comma 1, DPR 30 maggio 1989, n. 223

La cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

C)-per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del Censimento generale della popolazione, omissis

A seguito di ogni Censimento generale della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell’Anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del Censimento.

 

Art. 6, comma 7, Decreto Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “ T.U. concernente la disciplina dell’immigrazione, etc”

Art. 15 DPR 31 agosto 1999, n. 394 “ Regolamento di esecuzione del T.U. concernente la disciplina dell’immigrazione, etc”

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, omissis

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla Legge 24/12/1954, n. 1228 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con DPR 30/05/1989, n. 223, omissis

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