Elezioni amministrative 25-05-2014 - Norme per la presentazione delle liste

PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Paragrafo 1- Elenco dei documenti.

 

Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

  1. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale;
  2. dichiarazione di presentazione della lista;
  3. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  4. dichiarazioni di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la carica di Consigliere Comunale;
  5. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
  6. modello di contrassegno di lista in triplice copia (da diametro 3cm e 10 cm);
  7. programma amministrativo.

 

Paragrafo 2 – Candidature alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.

 

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

Di tutti i candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere Comunale, compresi nella lista, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale che siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo stato di cui siano cittadini.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 9 e non superiore a 12.

 

Paragrafo 3 – Dichiarazione di presentazione della lista.

 

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

Con la lista è indicato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e deve essere allegato il programma amministrativo.

I requisiti per la presentazione della lista sono:

  1. Numero dei presentatori:

la dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere sottoscritta da non meno di 60 e da non più di 120 elettori del Comune;

-all’atto della presentazione della lista ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune;

-le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature;

-i candidati non possono figurare tra i presentatori delle liste. Pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte;

-nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

  1. Sottoscrizione da parte dei presentatori:

-la dichiarazione deve essere sottoscritta dagli elettori presentatori;

-la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il none, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;

-qualora la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante in una delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare in una delle due Camere nella legislatura precedente, occorre presentare una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

-la firma dei sottoscrittori deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge ovvero a norma dell’art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia.

L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il nome, cognome e la qualifica rivestita nonché apponendo la firma ed il timbro dell’ufficio;

-le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

 

  1. Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista:

-la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale.

  1. Programma amministrativo:

-il programma amministrativo. Presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale ed al nominativo del candidato alla carica di Sindaco, deve essere affisso all’albo pretorio del Comune.

 

 

 

Paragrafo 4 – Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste di candidati.

 

Ogni lista di candidati deve essere corredata dai certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il requisito di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, ivi compresi i cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune. Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dall’Ufficio Elettorale nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

 

Paragrafo 5 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere Comunale.

 

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere Comunale: è necessario che essa contenga l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere sottoscritta dal candidato ed autenticata nelle forme di legge.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista dello stesso Comune, né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

 

Paragrafo 6 – Certificato attestante che i candidati sono elettori.

 

L’atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dai certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell’Unione Europea il certificato deve indicare l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta, ovvero che i medesimi abbiano presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dalla legge.

I certificati debbono essere rilasciati dall’Ufficio Elettorale nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Paragrafo 7 – Contrassegno di lista.

 

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

I contrassegni non possono essere identici, o facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente utilizzato da partiti o raggruppamenti politici estranei ai presentatori della lista; è vietato, inoltre, l’uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

Il modello di contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di c. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

 

Paragrafo 8 – Esenzione dalle imposte di bollo.

 

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

 

Paragrafo 9 – Modalità per la materiale presentazione della lista.

 

La presentazione della lista deve essere fatta alla segreteria del Comune dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dei sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista.

 

Paragrafo 10 – Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

 

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 25 APRILE 2014 , o dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato  26 APRILE 2014.

 

Paragrafo 11 – Compiti della Segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.

 

Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente, deve rilasciare a coloro che materialmente effettuano la presentazione della lista, una ricevuta dettagliata, la quale deve indicare, oltre al giorno ed all’ora precisa di presentazione, l’elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati con relativa documentazione anche se dovesse ritenerle irregolari o se siano presentate tardivamente. E’ suo compito, in tal caso, segnalare le irregolarità riscontrate, ovvero indicare l’ora della ricezione tardiva.

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