Segnalazione di illeciti e irregolarità whistleblowing policy
Il “WHISTLEBLOWING” (segnalazione) consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.
L’art. 1 della Legge n. 179 del 30.11.2017, recante ‘Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato’, sostituisce l’ 54-bis del d.lgs. n. 165/2001,(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), come segue:
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
3. L'identità' del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità' del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità' del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Pur avendo questo Ente già attivato la procedura ai sensi dell’art. 54 bis nella precedente versione, occorre adottare una specifica applicazione che garantisca la gestione del sistema di whistleblowing in conformità della normativa come sopra introdotta, garantendo, in particolare, la riservatezza dell’identità del segnalante, attraverso procedura informatizzata nell’ambito della sezione Prevenzione della Corruzione di Amministrazione Trasparente, per consentire la trasmissione delle segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione con le modalità previste dalla surrichiamata normativa.
Tale legge tutela il dipendente pubblico che segnala un illecito e che, per via della sua denuncia, potrebbe essere soggetto ad atti di ritorsione. In tale prospettiva, occorre fornire ai dipendenti chiare indicazioni su oggetto, contenuto, modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento giuridico.
La procedura si applica a tutti i dipendenti comunali che effettuino segnalazioni di illecito e che, per tale motivo, possano subire discriminazioni.
La responsabilità dell’applicazione della presente procedura è demandata al Responsabile Prevenzione Corruzione.
La procedura Segnalazione di illeciti e irregolarità whistleblowing policy considera come rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, abusi di potere per scopi privati, a danno dell'interesse pubblico.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
• penalmente rilevanti;
• poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Comune o ad altro Ente pubblico;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Comune;
• suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
• suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ente.
La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.
La segnalazione è, essenzialmente, uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente circostanziata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando, in caso di effettivo rischio o illecito, innanzitutto, a prendere atto del verificarsi di una violazione di un dovere del dipendente, in modo da avviare verifiche sull’effettivo funzionamento degli strumenti di controllo e avviare l’eventuale procedimento disciplinare.
La segnalazione dovrà essere inviata esclusivamente attraverso applicazione cui si accede attraverso il seguente link
L'identità del segnalante sarà conosciuta solo da colui che riceve la segnalazione, che ne garantirà la riservatezza.
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione o, nel caso quest’ultimo fosse l’oggetto della segnalazione, dal competente titolare di p.o., che agirà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, dette figure possono avvalersi del supporto e della collaborazione delle strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).
Il pubblico dipendente che intende segnalare delle condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro può farlo alternativamente:
a. Al responsabile anticorruzione del Comune;
b. All’ANAC;
c. All’autorità giudiziaria;
d. Alla Corte dei Conti.
Tutela della discriminazione
A seguito di tale segnalazione, il dipendente non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura punitiva o ritorsiva.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito dovrà darne notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione, o al competente Responsabile di servizio, qualora il Responsabile prevenzione corruzione fosse individuato quale autore della discriminazione, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per comunicarlo al responsabile del settore del dipendente e all’UPD, per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza.
Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente alle organizzazioni sindacali.
Il lavoratore (o la sua rappresentanza sindacale) dovrà segnalare all’ANAC le eventuali misure ritorsive che dovesse subire in ragione della denuncia. Sono previste sanzioni a carico del dirigente che non prende in esame le denunce o determina misure ritorsive contro il denunciante. La norma è rivolta, non solo al dipendente pubblico, ma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
Di norma l’identità del denunciante deve rimanere segreta, fermo restando che:
a. Nel processo penale, è soggetta al segreto istruttorio di cui all’art. 329 del CPP
b. Nel procedimento contabile innanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
c. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso documentale (L.n. 241/1990) e, dunque, anche a quello civico e generalizzato.
La responsabilità del segnalante
Il denunciante potrebbe essere animato da sentimenti o disegni calunniatori o dolosi contro onesti lavoratori. A tal fine, la norma prevede che il denunciante decade da tutte le tutele se, in primo grado, sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per reati commessi con la denuncia.
CODICE FISCALE : 01226000634
CONTO CORRENTE BANCARIO
INTESTATO A: COMUNE DI STRIANO – SERVIZIO TESORERIA COMUNALE
IBAN: IT29M0306940273100000046008
INTESA SAN PAOLO FILIALE DI STRIANO
Servizi Vari
CONTO CORRENTE POSTALE
INTESTATO A: COMUNE DI STRIANO – SERVIZIO TESORERIA COMUNALE
CCP: 22983803